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Home»Contratto scuola»Supplenza breve durante le vacanze di Natale : occhio alla normativa !
Contratto scuola

Supplenza breve durante le vacanze di Natale : occhio alla normativa !

adminINSBy adminINSDicembre 22, 2017Nessun commento3 Minuti di Lettura
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Talora accade che, a ridosso delle vacanze di Natale, il supplente breve venga licenziato il 22 dicembre, per poi essere riassunto alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze. Un licenziamento e un’interruzione del servizio che potrebbe essere illegittima e ingiustificata.    

FONTE : TECNICA DELLA SCUOLA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUL RAPPORTO LAVORATIVO DEL SUPPLENTE

È utile sapere che se il docente titolare si assenta a partire da sette giorni prima delle vacanze natalizie e non rientra per i sette giorni successivi al termine delle vacanze, il docente supplente resta in servizio anche per tutte le festività ed ha diritto allo stipendio. La norma che dispone quanto suddetto, è l’art. 40 del Ccnl scuola 2006/2009.

Nei casi di assunzione di un supplente in sostituzione di personale assente, docente o ata che sia, è evidenziato nel comma 3 del suddetto articolo, che  qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.

Rileva esclusivamente a tal fine l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. In questo comma 3 si specifica anche che le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.

Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

In buona sostanza un docente supplente che è stato assunto almeno sette giorni prima dell’inizio delle vacanze natalizie, per cui il titolare non rientrerà in servizio prima dei sette giorni successivi al termine delle stesse vacanze, dà diritto al supplente di essere retribuito anche per tutte le vacanze natalizie.

Se ad esempio un docente titolare si dovesse assentare dal 15 dicembre al 15 gennaio in un’unica soluzione, il supplente dovrà essere retribuito anche per il periodo delle vacanze natalizie. Tale periodo vale oltre che economicamente anche giuridicamente, per esempio per il punteggio di servizio. Durante le vacanze di Natale il docente supplente non potrà essere messo in ferie d’ufficio, in quanto non le ha richieste e poi non le ha nemmeno maturate.

Cosa diversa è se il docente titolare riprende il servizio anche per un solo giorno prima o durante le vacanze, in tal caso, non solo non verranno retribuite le vacanze al supplente, ma in caso di nuova assenza del titolare alla ripresa delle lezioni, il Dirigente scolastico, appurato che il titolare abbia ripreso servizio nelle classi prima dell’inizio delle vacanze, dovrà necessariamente scorrere nuovamente la graduatoria per individuare il supplente.

 

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