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Home»Contratto scuola»CONTRATTO : nel mirino dell’Aran pure i giorni di permesso ?
Contratto scuola

CONTRATTO : nel mirino dell’Aran pure i giorni di permesso ?

adminINSBy adminINSGennaio 22, 2018Nessun commento5 Minuti di Lettura
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Contratto, altra tegola: nel mirino dell’Aran pure i giorni di permesso?

 Normativa in vigore attualmente sui permessi

Di  Alessandro Giuliani

Il rinnovo del contratto della scuola si sta rivelando molto più complicato di quanto si potesse pensare. Al problema degli 85 euro medi di aumento, che per la scuola non sono garantiti per tutti, negli ultimi incontri è subentrato quello della parte normativa, che l’amministrazione pubblica vorrebbe modificare, anche in virtù delle indicazioni contenute nelle ultime due riforme del pubblico impiego Brunetta e Madia.

Cosa chiede l’Aran?

Ora, oltre a voler ritoccare le sanzioni disciplinari, inglobare ulteriori compiti nelle ore aggiuntive obbligatorie alla didattica frontale, se non addirittura aumentare l’orario di lavoro, nella bozza di modifica consegnata dall’Aran ai sindacati sarebbe presente un’ulteriore novità peggiorativa per i lavoratori della scuola: rivedere le modalità di assegnazione dei giorni di permesso annui.

Il condizionale è d’obbligo, ma nel mirino dell’organo che cura gli interessi della parte pubblica vi sarebbe il numero, evidentemente ritenuto eccessivo, dei giorni di permesso per motivi familiari che se indicati dal docente possono diventare nove per anno scolastico: in media, uno al mese.

 Sino ad oggi, inoltre, il dirigente scolastico deve limitarsi a prendere atto della correttezza formale della richiesta ed eventualmente verificare se il dipendente si è recato nel luogo indicato. Nulla di più. A differenza dei permessi orari, che possono comunque essere negati per vari motivi.

Gli attuali permessi brevi

A proposito dei docenti, ricordiamo che ad oggi i permessi brevi sono regolati comma 1 dell’art.16 del CCNL scuola 2006/2009: vanno concessi dal dirigente scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio, sia al docente con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato, per esigenze personali e a domanda, e la durata non può essere superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio.

Il comma successivo dell’art.16 specifica che per il personale Ata i permessi complessivamente fruiti non possono superare le 36 ore nel corso dell’anno scolastico, mentre per il personale docente il limite annuo corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento: quindi un docente di scuola superiore con 18 ore settimanali, ad esempio, non può fruire più di questo numero di permessi orari annui.

I giorni di permesso dei docenti di ruolo: fino a nove per a.s.

Per quanto riguarda, invece, i giorni di permesso retribuito che può fruire il docente di ruolo per motivi personali o familiari, occorre andare a leggere il comma 2 art.15 del CCNL scuola: il docente, a domanda, nell’anno scolastico, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Questo significa, abbiamo spiegato in un nostro articolo, che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere, se dovesse averne urgenza, di fruire anche dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità dell’art. 15, senza quindi dovere attendere la concessione del dirigente scolastico, che sarebbe subordinata alla possibilità di avere personale in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire il docente che fruisce delle ferie, ma avendo lo stesso identico diritto dei 3 giorni già spettanti.

Se il docente dovesse richiedere i 6 giorni di ferie con la modalità del comma 2 art. 15 del CCNL scuola vigente, il dirigente scolastico non avrebbe la possibilità di non accogliere l’istanza, ma dovrebbe solamente prendere atto della correttezza formale della richiesta, che deve essere corredata di apposita documentazione anche autocertificata.

Va ricordato che se i giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari”, il docente con contratto a tempo indeterminato potrà avere il diritto di 9 giorni (3+6) di permesso retribuito sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione. Quindi i docenti hanno diritto fino a un massimo di 9 giorni di permesso retribuito.

Niente remunerazione per docenti, educatori e Ata a tempo determinato

Per conoscere le disposizioni sui permessi del personale scolastico a tempo determinato – indifferentemente se docenti, educatori o Ata – bisogna andare a leggere l’articolo 19 del contratto vigente.

Possono essere richiesti per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico e nel computo sono inclusi anche quelli per il viaggio.

Per quanto riguarda i giorni per anno scolastico per motivi personali e familiari (articolo 15, comma 2), sempre rivolti ai supplenti annuali, sono al massimo sei e anche questi non sono retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni. Non prevedendo un compenso, interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio e tutto quello che ne consegue.

I permessi per matrimonio, lutto e assistenza disabili

Fanno eccezione tre categorie di permessi, che ad oggi risultano indifferentemente fruibili dal personale di ruolo e precario. Si tratta del congedo per matrimonio, per il quale vengono assegnati 15 giorni anche non continuativi, i tre giorni annuali per lutto e quelli per l’assistenza di un familiare o affine disabile: sono tutti completamente retribuiti e, di conseguenza, hanno valore per l’anzianità di servizio, ai fini del monte-ferie e della tredicesima.

 
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