
Si avvicinano le vacanze di Pasqua per gli studenti e il personale della scuola. Il primo giorno di vacanza sarà il 29 marzo 2018, mentre il rientro sarà il 4 aprile 2018 (tranne che per gli studenti della provincia di Trento che, loro malgrado, dovranno rientrare un giorno prima).
Il calendario di chiusura delle scuole
– Emilia Romagna: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Piemonte: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Friuli Venezia Giulia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Lazio: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Liguria: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Lombardia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Marche: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Provincia di Bolzano: dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018
– Provincia di Trento: dal 29 marzo al 2 aprile 2018
– Valle D’Aosta: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Veneto: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Toscana: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Basilicata: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Calabria: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Puglia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Sicilia: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Sardegna: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Molise: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Abruzzo: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Campania: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Umbria: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
Calcolo dei permessi in presenza dei festivi
Se per motivi personali un docente o un componente del personale Ata chiede come permesso retribuito il mercoledì (28 marzo), ultimo giorno di scuola prima dello stop previsto e il mercoledì (4 aprile), primo giorno di rientro a scuola, come si calcolano i giorni in questo caso?
Permessi retribuiti
Nel corso di ciascun anno scolastico il personale ha diritto ai permessi retribuiti:
• partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni, compresi gli eventuali giorni di viaggio necessari;
• lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado , di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: 3 giorni per ogni evento, anche non continuativi;
• motivi personali o familiari: 3 giorni, esauriti i quali il dipendente può utilizzare 6 giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di spesa per l’Amministrazione (che può quindi – se necessario – nominare il supplente); le motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione;
• matrimonio: 15 giorni consecutivi, fruibili – a richiesta dell’interessato – da una settimana prima a due mesi dopo l’evento.
Bisogna ricordare che i permessi:
• non riducono le ferie;
• sono valutati nell’anzianità di servizio;
• danno diritto alla retribuzione intera, con esclusione dei compensi per le attività aggiuntive e dei compensi per le indennità di amministrazione, di lavoro notturno, festivo, di bilinguismo e trilinguismo.
Fonte : Tecnicadellascuola