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Home»Normativa»Docenti e ATA sono pubblici ufficiali, quando offenderli è oltraggio ? Il ruolo del registro di classe . Norme e sentenze
Normativa

Docenti e ATA sono pubblici ufficiali, quando offenderli è oltraggio ? Il ruolo del registro di classe . Norme e sentenze

adminINSBy adminINSAprile 3, 2018Nessun commento5 Minuti di Lettura
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In questi giorni ha trovato una importante diffusione la Sentenza della Cassazione V Penale n. 15367 del 2014 . Il caso riguardava una docente soggetta ad ingiuria, ma il reato giusto veniva qualificato in oltraggio a pubblico ufficiale.

E’ noto che, disposta l’abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen., per effetto dell’articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il delitto di oltraggio è stato nuovamente introdotto nell’ordinamento a seguito della legge n. 94 del 2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale da un’azione consistente nell’offesa dell’onore e della reputazione della vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti. Tali elementi possono essere così sintetizzati:

  1. l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone;
  2. deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  3. deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di specie, al di là dell’articolo di legge indicato nel capo di imputazione, tali elementi sussistevano, poiché le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici, in modo tale da essere percepite da più persone; inoltre l’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839) e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi (Sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993 – dep. 07/04/1994, Tulina, Rv. 197966; Sez. 6, n. 6587 del 05/02/1991, Dilavanzo, Rv. 187437).

Il fatto che il docente, nell’esercizio delle proprie funzioni, sia pubblico ufficiale, è oramai concetto ben consolidato, anche se l’utenza della scuola, spesso, tende a dimenticarlo, a non comprendere la gravità di alcuni comportamenti che vengono esercitati nei confronti dei docenti. Conferme nella qualificazione di tale figura emergono con diverse sentenze.

“Il registro dell’insegnante, in quanto atto pubblico, fa fede (fino a querela di falso) per tutto ciò che in esso viene attestato e, in particolare, per i fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza; il registro stesso, peraltro, rappresenta una mera verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno scolastico il cui giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assumerà alla fine. T.A.R. Sardegna, 17/06/2002, n. 705 . Rivestono la qualifica di pubblico ufficiale gli insegnanti di scuole legalmente riconosciute o pareggiate. Cass. pen. Sez. V, 20/11/1996, n. 421 .

Ma se pacifica è la questione del docente, meno nota è la qualifica del collaboratore scolastico. Alcune sentenze possono aiutarci a comprendere come inquadrare la sua figura, che è inferiore a quella di pubblico ufficiale, ma con importanti tutele, in alcuni casi analoghe a quelle del pubblico ufficiale, nel momento in cui viene individuato come incaricato di pubblico servizio. Assume la qualità di incaricato di pubblico servizio anche il bidello di scuola con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d’istituto ed agli insegnanti. App. Perugia, 29/07/201.

In tema di reati contro la p.a., il bidello di una scuola elementare – che non abbia altre mansioni oltre quelle di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa – non riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Trattasi, invero, di soggetto che non è neppure pubblico impiegato, bensì ausiliario ex art. 2 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 420. (Fattispecie in cui la Corte in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilità del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria).

Cass. pen. Sez. VI, 01/03/1996, n. 8620 In tema di determinazione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, il bidello di scuola, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell’espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all’interno dell’area scolastica.

Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli la qualifica di incaricati di un pubblico servizio. Cass. pen. Sez. VI, 07/03/2000, n. 5543 (rv. 220523) Ai bidelli delle scuole elementari compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all’art. 358 comma 2 c.p. (modificato dall’art. 18 l. 26 aprile 1990 n. 96). Infatti, anche se la l. n. 86 del 1990 ha introdotto nel testo dell’art. 358 citato una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, non è dubbio che i bidelli di scuola elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali, ecc.), svolgono anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell’espletamento di un lavoro soltanto materiale, in quanto, implicando conoscenza ed applicazione di elementari regole normative scolastiche, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi d’istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all’interno dell’area scolastica. Cass. pen. Sez. III, 17/10/1997, n. 10657.

Avv. Marco Barone

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