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Home»Normativa»Lavoro e infortunio “in itinere”: quando si verifica e cosa fare con l’Inail
Normativa

Lavoro e infortunio “in itinere”: quando si verifica e cosa fare con l’Inail

adminINSBy adminINSMaggio 22, 2018Nessun commento2 Minuti di Lettura
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di Silvia Genta,   QuiFinanza, 17.5.2018

– Può succedere di avere un incidente recandosi al lavoro, può essere considerato un infortunio?

Con il termine infortunio “in itinere” si intende l’infortunio occorso ai lavoratori durante il “normale percorso”:

  • di andata e ritorno casa lavoro;
  • che collega due luoghi di lavoro, in caso di lavoratore con più luoghi di lavoro. Ad esempio quando un lavoratore presta attività presso due datori di lavoro o ad un capo cantiere edile che lavora in due distinti cantieri contemporaneamente;
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.

Tale infortunio sul lavoro viene riconosciuto dall’ INAILindipendentemente da chi lo ha causato: se sia colpa o meno del lavoratore l’INAIL è tenuto a indennizzare l’infortunato.

Perché sia infortunio “in itinere” occorre che il tragitto casa-lavoro percorso sia quello più breve e direttopossibile salvo eventuali deviazioni e/o interruzioni dovute a causa di forza maggiore come ad esempio traffico, incidenti, lavori stradali in corso, per eseguire una direttiva del datore di lavoro, per accompagnare i figli a scuola ecc.

L’uso del mezzo privato come automobile, motociclo ecc. può considerarsi necessario ed indispensabile solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
  • i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’ abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonchè dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente o violazione del codice della strada da parte del conducente.

Al verificarsi dell’infortunio il lavoratore deve:

  • comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro;
  • consegnare al datore di lavoro il certificato di Pronto Soccorso in modo da permettergli di presentare la denuncia d’infortunio all’INAIL
  • qualche giorno prima della scadenza della prognosi indicata sul certificato medico del pronto soccorso, recarsi alla visita medica presso gli ambulatori INAIL.

Silvia Genta, Consulente del Lavoro

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