
In un incontro, tenutosi nel pomeriggio del 27 agosto, fra il DG del Personale Dott.ssa Novelli e le OO. SS. si sono commentati gli aspetti salienti della bozza di Nota Ministeriale concernente le supplenze del Personale Docente, Educativo ed ATA relative all’anno scolastico 2018/19, il cui testo definitivo sarà pubblicato nella giornata odierna con le modifiche che la Dott.ssa Novelli riterrà di recepire fra quelle che sono state le proposte della parte sindacale.
Il DG ha posto l’attenzione sulle novità rispetto al testo dell’anno precedente ed in particolare in merito alla stipula dei contratti col personale destinatario di provvedimenti cautelari sia per quanto riguarda i Diplomati Magistrali dell’Infanzia e della Primaria che gli ITP.
Dal testo relativo sia ai docenti con riserva dell’Infanzia e della Primaria che agli ITP e dal confronto che ne è seguito, si è compreso ben presto che la scarsa chiarezza e la mancanza di uniformità negli esiti del personale interessato, metterà gli Uffici Territoriali e gli stessi capi d’istituto, per quanto riguarda le supplenze di propria competenza, nelle condizioni di agire secondo il proprio discernimento.
Da parte sindacale, proprio per non danneggiare gli inseriti in graduatoria a pieno titolo, si è proposto di rendere inefficace l’inserimento in graduatoria con riserva in tutti i casi in cui i dispositivi di sentenza individuali – da presentare all’ atto della stipula di un eventuale contratto – non contenessero l’obbligo per l’Amministrazione di riconoscere ai destinatari di sentenze cautelari tutti gli effetti di natura giuridica ed economica derivanti dal suddetto inserimento.
Le suddette OO.SS., in particolar modo per gli ITP di cui è certa la soccombenza in sede di giudizio nel merito, hanno invitato il DG a disporre l’inefficacia di tutti gli inserimenti con riserva, ma la Dott.ssa Novelli è di tutt’altro avviso e, pertanto, si è concluso che all’atto della pubblicazione delle sentenze di merito negative per gli interessati i contratti in essere – sia dei Docenti dell’Infanzia e della Primaria, anche se a tempo indeterminato, che degli ITP – non potranno andare oltre il 30 giugno, salvaguardando in ogni caso la continuità didattica degli allievi, mentre i contratti brevi, in seguito all’esito negativo, vedranno cessare la loro efficacia al termine della supplenza.
Tutti i contratti relativi ai soggetti interessati, sempre secondo il DG, saranno stipulati senza la clausola risolutiva, dato che conserva tutta la sua efficacia la loro caducazione per il venir meno dei presupposti che li hanno posti in essere.
Essendo intervenuta all’ incontro la Dott.ssa Pungitore dei Servizi Informatici, su richiesta delle parti interessate, si è sollecitata la pubblicazione entro il prossimo 3 settembre da parte del SIDI delle graduatorie, comprese quelle d’istituto, da aggiornare in base all’ acquisizione dei titoli di sostegno, delle abilitazioni previsti dalle finestre e delle istituzioni scolastiche variate, proprio per mettere le scuole in condizione di stipulare contratti fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico dalle nuove graduatorie, non essendo più prevista la stipula di contratti fino all’avente diritto.
La Dott.ssa Pungitore ha dovuto ammettere l’incapienza – sottolineata con disappunto dallo stesso D.G. Novelli – del SIDI, incapace di disporne la stampa, in presenza della richiesta contemporanea da parte di 2 grandi province di mettere in linea le rispettive graduatorie. Inoltre ha affermato che per ovviare ai ritardi nella pubblicazione, molti USP provvedono a far pubblicare le loro graduatorie, intervenendo successivamente in autotutela per sanare gli errori.
Le OO.SS. pur riconoscendo il buon diritto degli specializzati per l’insegnamento del Sostegno di rivendicare i posti anche in province diverse da quella d’ inserimento, hanno invitato l’Amministrazione a regolamentare la presentazione delle MAD nel rispetto del DM 131/07, cioè del Regolamento delle supplenze, ma anche su tale punto la Dott.ssa Novelli nicchia.
Si è affrontata anche la questione della presa di servizio da parte di coloro che stipulano nuovi contratti sia a tempo indeterminato che determinato, FIT compresi, che deve avvenire necessariamente, almeno giuridicamente, il 1° settembre (sabato), in tutte le scuole – comprese quelle che, in assenza delle attività didattiche, attuano la settimana corta anche per il personale ATA – proprio per evitare il pagamento del TFR agli interessati nei casi di soluzione di continuità del servizio.
A margine dell’incontro si sono affrontate alcune problematiche relative ai FIT, chiarendo che i destinatari di una supplenza annuale, se impossibilitati ad effettuare l’ anno di prova per maternità o altra causa, beneficeranno dell’accantonamento del posto assegnato fino all’espletamento degli adempimenti previsti per la conferma in ruolo.
Sempre in merito all’anno di prova dei docenti interessati al FIT, la Delegazione della FGU ha fatto presente alla Dott.ssa Novelli che l’iniziale contrarietà ad ammettere i docenti interessati alla frequenza del FIT in regime di part-time non ha ragion d’essere in quanto, seppur il DM 984/17 non lo preveda, non si può inficiare il D.Lgs. 297/94 che prevede per tutti i docenti l’espletamento dell’anno di prova, anche se destinatari di un contratto a tempo parziale verticale.
In considerazione di quanto sopra, l’Amministrazione risponderà positivamente nella FAQ n° 23 in cui viene formulato tale quesito ed il servizio previsto rispettivamente di 120 e 60 gg. sarà calcolato in proporzione al servizio effettivamente prestato.
Inoltre, in merito alla valutabilità del titolo di specializzazione per il Sostegno, conseguito successivamente ai termini previsti, la risposta – formulata nella FAQ n° 22 che si allega alla presente, insieme alla FAQ n° 23 trattata in precedenza – è negativa in quanto si tratta di titolo d’accesso con riserva conseguito fuori termine.
Infine, in merito all’anno di servizio prestato dai non specializzati su posti di sostegno che ha consentito la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria su tale tipologia di posti, la Dott.ssa Novelli ha precisato che l’annualità richiesta può riguardare anche il cumulo nel medesimo anno scolastico di servizi prestati rispettivamente nell’Infanzia e nella Primaria, oppure nell’ambito della Secondaria.
LA DELEGAZIONE
Di seguito la Nota : Nota supplenze (003)