
A cura di F. C.
UN ORARIO SCOLASTICO E’ MODIFICABILE MA…
Un orario scolastico non è mai da considerarsi definitivo a tal punto da ritenere impossibile cambiarlo, quando si riscontrino anomalie evidenti.
Infatti bisogna sottolineare che l’orario settimanale, di cui è responsabile il dirigente scolastico, è un atto di gestione, e come tale può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento dell’anno, per far fronte a specifiche e motivate richieste del docente, sia che esse afferiscano a questioni di natura didattica, sia per gravi esigenze personali. É il dirigente scolastico a decidere se sono legittime le istanze del docente, a decidere se modificare l’orario scolastico, anche ad anno abbondantemente iniziato.
IL RUOLO DEL COLLEGIO DOCENTI E DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Ma non sono da dimenticare le necessarie delibere da parte del Collegio Docenti o del Consiglio di Classe , ad esempio per un particolare progetto didattico o incontri formativi di approfondimento , o visite d’istruzione ecc…
Eppure spesso si verificano casi di modifica senza preavviso, senza consenso del docente, senza delibera degli Organi Collegiali , ma non solo è scorretto è del tutto illegittimo e , quindi , contestabile da parte del docente coinvolto nei confronti dell’Amministrazione , sia essa rappresentata dal collaboratore del dirigente scolastico o dal dirigente stesso.
CARO COLLEGA MI SOSTITUISCI ? …
Spesso si verifica un altro caso di modifica dell’orario : è quello dell’insegnante che chiede ad un collega di essere sostituito nella sua ora di lezione .
Questa sostituzione deve essere debitamente formalizzata e motivata , attraverso una richiesta scritta che deve essere ratificata dall’Amministrazione , sempre in forma scritta ( non basta , assolutamente , la firma del docente “supplente” sul registro cartaceo o elettronico ) .
In caso contrario e in caso di eventuali problematiche nel corso della sostituzione , ad esempio scorretto comportamento degli studenti o altri vari incidenti , la grave responsabilità ricadrebbe , in primo luogo sul docente che ha , solo verbalmente e/ o privatamente chiesto la sostituzione, con pesanti conseguenze .
COSA DOVREBBE PREVEDERE IL CONTRATTO D’ISTITUTO ?
Nel contratto integrativo della propria scuola si dovrebbe trovare normata :
1 ) la durata massima dell’orario di effettiva docenza giornaliera e dell’impegno orario complessivo
giornaliero, il numero massimo di ore buche settimanali oltre il quale scatta una retribuzione
forfettaria ;
2 ) l’itineranza, anche questa retribuita forfettariamente, da un plesso all’altro della scuola;
3 ) criteri di attribuzione del giorno libero
Inoltre in un buon contratto integrativo della scuola si dovrebbe trovare un punto specifico che abbia riguardo, anche per le questioni dell’orario di servizio settimanale, delle esigenze individuali da tutelare, come quelle della salute, in particolar modo delle gravi patologie, della legge 104/92, delle lavoratrici madri, di chi utilizza le 150 ore per motivi di studio.