
Il Testo Unico per la sicurezza ( D.Lgs.81/2008 ) stabilisce che in ogni luogo di lavoro , quindi anche la scuola, la RSU elegga o designi l’RLS , il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza . Oltre ai permessi retribuiti previsti come membro della RSU d’Istituto gli spettano 40 ore di permesso retribuito per svolgere i compiti previsti dal D.Lgs 81/2008 .
Se all’interno della RSU non c’è un membro disponibile , viene eletto o designato da tutti i lavoratori della scuola.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, diritti
I principali diritti dell’RLS sono disciplinati dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/2008 e sono:
- ricevere in orario di lavoro una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- accedere a tutti gli ambienti di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro (normalmente con 48 ore di anticipo) quali luoghi di lavoro intende visitare
- essere consultato dal datore di lavoro prima che lo stesso effettui valutazioni di rischi
- essere consultato in relazione alle misure che l’azienda intende adottare per rimuovere eventuali rischi emersi durante la valutazione
- essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, doveri
I principali doveri dell’RLS sono disciplinati sempre dall’articolo 50 e sono quelli di:
- promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipare alla riunione periodica
- fare proposte in merito alla attività di prevenzione
- avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ulteriori diritti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Non può subire pregiudizio a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (DVR).
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Non bisogna confondere l’RLS con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che è di competenza del dirigente scolastico che può nominarlo tra i lavoratori della scuola o anche tra esperti ed enti specializzati nell’applicazione del D.L.gs 81/2008.