Settembre 16, 2026
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I.N.PS.: circolare su congedo straordinario per sospensione attività didattica in presenza

Il 12 gennaio 2021, l’Inps ha emanato la circolare n. 2 con cui vengono forniti chiarimenti in merito alla fruizione del congedo straordinario Covid di cui all’art. 22 bis del Decreto Ristori (conv. in L. 176/2020), in caso di sospensione attività scolastica in presenza.

Si tratta nello specifico del congedo di cui possono fruire solo i lavoratori dipendenti che si trovino in queste due casistiche:

1) genitori con figli frequentanti scuole secondarie di primo grado (scuole medie) ed iscritti al secondo e terzo anno, a cui sia stata sospesa l’attività didattica in presenza in quanto rientranti nelle c.d. zone rosse”.

2) genitori con figli con disabilità di gravità accertata, nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale. In questo caso l’ambito di applicazione del congedo è l’intero territorio nazionale.

La decorrenza per la fruizione del congedo straordinario è a partire dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020), ma come specifica l’Inps nella sua circolare, se la domanda viene presentata successivamente a tale data, la stessa potrà riguardare anche periodi precedenti purchè non antecedenti il 9 novembre.

Per questo specifico tipo di congedo straordinario non è richiesto il requisito della “convivenza” tra genitore e figlio/a per il quale si chiede la misura.

L’indennità di congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione e possono essere indennizzate tutte le giornate lavorative.

Il genitore può chiedere il congedo solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working.

Requisito fondamentale è che i genitori richiedenti il congedo straordinario, siano lavoratrici/tori dipendenti (sia pubblici che privati) con un rapporto di lavoro in essere al momento di presentazione della domanda.

Per presentare la domanda di congedo, occore rivolgersi aa un CAF e per quanto riguarda i dipendenti pubblici, essa dovrà essere presentata direttamente alla propria Amministrazione.

Alleghiamo altresì la tavola sinottica fornita dall’INPS, in cui sono elencati i destinatari, i requisiti e le tempistiche per la fruizione di questo congedo straordinario, confrontandoli con quelli richiesti per il “congedo di sospensione delle attività didattiche in presenza di figli conviventi minori di 14 anni” di cui all’art. 21 del DL 104/2020.

 

Tabella sinottica INPS