A partire da quest’anno l’erogazione del bonus premiale rientra fra le materie oggetto di contrattazione di istituto, come è previsto dal CCNL siglato nell’aprile 2018 .
L’ articolo 22 (comma 4 – lettera c4) prevede che sono oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica:
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
La contrattazione di Istituto, dunque, definisce , a partire dall’a.s. 2018/19, i criteri per la determinazione dei compensi riguardanti anche il bonus premiale introdotto dalla Buona Scuola.
In realtà il CCNL non elimina il potere del comitato di valutazione di fissare i criteri per l’erogazione del bonus e si limita a prevedere che RSU e dirigente scolastico definiscano congiuntamente limiti massimi e minimi dei premi stessi.
L’attribuzione del bonus continua a restare prerogativa esclusiva del dirigente scolastico ed è proprio questo che è contestabile , tant’è che ripartono le proteste .
A Milano , gli insegnanti del Comprensivo ” Capponi ” hanno sottoscritto e approvato la mozione in cui fanno rilevare che il sistema di valutazione previsto dalla legge 107
“comporta uno sterile aumento della competizione individuale tra i docenti, mentre al contrario una scuola di qualità ha bisogno di effettiva collegialità e cooperazione”
“Un siffatto meccanismo di valutazione – si legge ancora nella mozione– spingerebbe i docenti ad uniformare l’attività didattica adattandola a priori ai criteri prestabiliti, sacrificando di fatto la pluralità e la libertà d’insegnamento, nonché le reali e specifiche peculiarità della singola classe e dei singoli alunni”.
