
Nel CCNI sulla mobilità viene chiaramente stabilito che il vincolo triennale scatta per qualsiasi movimento volontario soddisfatto , vale a dire nella scuola indicata mediante preferenza analitica o preferenza sintetica se nel distretto sub-comunale o nel comune di titolarità :
L’art. 2 comma 2° del contratto così stabilisce :
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.”
Il vincolo triennale non scatta :
1 ) per i docenti che acquisiranno titolarità in una scuola ,richiesta mediante preferenza sintetica, ubicata in un comune diverso da quello di titolarità ;
2 ) sempre secondo l’art. 2 comma 2°
“Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”