
Il Miur ha pubblicato la nota 4204 che disciplina la nomina dei commissari e dei presidenti delle Commissioni d’esame per la Maturità. Non ci sono all’orizzonte grosse novità: le commissioni saranno costituite da tre membri esterni, mentre altri tre saranno interni (più evidentemente un presidente sempre esterno).
Tutti i membri esterni sono nominati dall’Ufficio scolastico regionale – mentre i commissari interni sono designati dai rispettivi consigli di classe. I presidenti di commissione saranno inseriti in un elenco regionale. Sono tenuti a presentare domanda di immissione in questo elenco i dirigenti scolastici delle scuole superiori, quelli dei convitti e degli educandati.
Hanno la facoltà di presentare l’istanza di inserimento anche:
- i dirigenti di istituti del primo ciclo di istruzione;
- i docenti a tempo indeterminato da almeno dieci anni di ruolo;
- i dirigenti e i docenti in pensione da non più di tre anni.
I presidenti di commissione saranno nominati dall’elenco regionale scegliendo in prima battuta tra i dirigenti scolastici delle scuolke superiori, poi tra i dirigenti di scuole di altri ordini di scuola, e quindi tra i docenti in servizio con almeno dieci anni di servizio di ruolo presenti nella graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico, tra i docenti che hanno svolto per almeno un anno negli ultimi tre, incarico di presidenza o che siano stati collaboratori del dirigente scolastico.
Solo successivamente a quelli che abbiamo precedentemente elencati dovrebbero essere scelti tra i docenti in servizio con dieci anni di ruolo ed infine tra dirigenti e poi docenti collocati a riposo da non più di tre anni.
L’ordine di scelta dei commissari esterni dovrebbe essere il seguente:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle scuole superiori, che insegnano nelle classi terminali e poi nell’ordine nelle classi non terminali;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato prima quelli che insegnano fino al termine dell’anno scolastico poi quelli che hanno contratto fino al termine dell’attività didattica (anche in questo caso vengono prima gli insegnanti che lavorano nelle classi terminali e poi quelli delle classi non terminali);
- se gli insegnanti già indicati non sono sufficienti a completare le commissioni, possono essere nominati i docenti in pensione da non più di tre anni;
- infine vanno considerati gli insegnanti che abbiano lavorato per almeno un anno negli ultimi tre nella scuola superiore.
Bisognerà attendere un’ordinanza per conoscere i termini per la presentazione delle domande.