
Nelle prime settimane, in molte scuole non c’è ancora l’orario definitivo. Gli insegnanti che non lavorano per l’orario intero devono recuperare in seguite le ore che non hanno fatto all’inizio dell’anno? L’articolo 28 comma 5 del CCNL vigente stabilisce che “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Il contratto continua specificando che “alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni”.
Nella prima, o nelle prime, settimane di lezione, la scuola può funzionare ad orario ridotto – ovviamente se confrontato con l’orario settimanale normale. La scelta dell’orario ridotto può essere decisa dal Consiglio di Istituto.
Stante a quanto stabilito dall’articolo 28, i docenti sono tenuti a svolgere l’orario completo fin dal primo giorno di scuola. Spetta al dirigente organizzare il servizio fin dalla prima settimana in modo da far lavorare gli insegnanti per tutto il loro orario settimanale.
Un docente può recuperare le ore non svolte solo in attività che rientrino tra quelle di insegnamento (come “interventi didattici ed educativi ed integrativi” o supplenze). Non hanno nulla che fare con l’orario settimanale attività come la risistemazione della biblioteca, piccoli traslochi o la tinteggiatura di locali scolastici.
Il contratto fa espresso riferimento all'”orario settimanale” del docente. Non c’è un orario mensile o annuale. Ciò vuole dire che il recupero delle ore non prestate può avvenire solo nella settimana in cui si presta servizio: non si può rimandare il recupero ad una o più settimane successive. A meno che la contrattazine d’istituto o il collegio docenti non preveda qualcosa di diverso – le modifiche non possono avvenire per decisione unilaterale del dirigente scolastico.