
Vi abbiamo raccontato di quanti giorni di ferie possono usufruire i supplenti. Se non godete di questi giorni durante l’anno, non potete chiederne il pagamento. Il riferimento legislativo per le scuole è la lgge di stabilità per il 2013, e la nota del 4 settembre 2013 prot. n. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Prima le ferie non fruite durante il rapporto di lavoro a tempo determinato venivano monetizzate. Ora non è più possibile: le ferie possono essere monetizzate solo se restano di giorni di ferie dopo aver detratto quelle di sospensione delle lezioni comprese nel periodo in cui si è sotto contratto.