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Home»___NOTIZIA IN EVIDENZA___»Ricostruzione di carriera, per la Cassazione non valgono le interruzioni tra un rapporto di lavoro e l’altro
___NOTIZIA IN EVIDENZA___

Ricostruzione di carriera, per la Cassazione non valgono le interruzioni tra un rapporto di lavoro e l’altro

pizziraniroberta@gmail.comBy pizziraniroberta@gmail.comDicembre 1, 2019Nessun commento2 Minuti di Lettura
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Ieri vi abbiamo scritto delle due sentenze della Cassazione che stabiliscono come non vi possa essere discriminazioni tra il servizio svolto da un precario ed il personale di ruolo, ovvero che ’articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994  – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente” -, visto che  determina un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”.

Attenzione però, perché la Cassazione ha detto anche altro. La Corte rimanda la questione al “giudice di merito” che deve “accertare la sussistenza della denunciata discriminazione”. Per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489″.

Cosa vuol dire? Che richiedere un ricalcolo della ricostruzione di carriera, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, potrebbe portare a perdere soldi e non a guadagnarne. Perché mi sembra chiaro che la Cassazione abbia scritto, in quelle poche righe che vi ho citato, che ai fini della ricostruzione di carriera non valga la regola dell’equivalenza – quella che stabiliva che ho insegnato tutto l’anno se ho fatto i 180 giorni o se ho prestato servizio ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Mi spiego meglio con un esempio. Supponiamo che io sia un docente con sei anni di precariato in cui ho lavorato sempre dal 1° ottobre al 30 giugno. Con le attuali regole, il mio precariato viene considerato di una durata pari a (12×4)+(24*2/3)= 64 mesi. Con i principi stabiliti dalla Cassazione, il mio precariato verrebbe considerato pari a 9*6= 54 mesi. Attenzione quindi, ricorrere al giudice per chiedere un ricalcolo del periodo preruolo potrebbe portare alla spesa per l’avvocato ed ha una perdita netta in termini di precariato riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.

 

 

 

 

 

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