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Home»Notizie generali»SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E PRESENZA A SCUOLA DEI DOCENTI: NESSUN OBBLIGO
Notizie generali

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E PRESENZA A SCUOLA DEI DOCENTI: NESSUN OBBLIGO

adminINSBy adminINSMarzo 1, 2018Nessun commento3 Minuti di Lettura
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A seguito di numerose richieste di chiarimento – pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale – relativamente agli obblighi di permanenza a scuola dei docenti nel periodo di sospensione delle lezioni, evidenziamo quanto segue:

La sospensione delle Lezioni può avvenire per eventi programmati (sospensione durante il periodo di Natale o Pasqua o similari) o per eventi eccezionali, che non sono di pertinenza dei rispettivi Dirigenti scolastici. Infatti i poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei prefetti che sono i rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica.

In caso di chiusura della scuola sia il Personale ATA che il personale Docente non sono tenute ad andare a Scuola e il giorno non deve essere recuperato.

Il problema nasce nel momento in cui la scuola è aperta e viene sospesa solo l’attività didattica, problema falso o volutamente strumentalizzato. Infatti l’art. 28 del CCNL 2007 stabilisce l’obbligo del Docente solo se vi è lezione o se vi sono attività programmate nel piano annuale, diversamente non vi è alcun obbligo da parte del Docente.

“Come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987 e, più recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché da un’ulteriore sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006, durante la sospensione delle lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale.

La pretesa da parte di taluni Dirigenti Scolastici di obbligare i docenti a prestare servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni, facendo riferimento all’orario di insegnamento, confligge con le norme pattizie (CCNL 2006-2009, art. 28 e 29): non c’è, pertanto, l’obbligo di una “prestazione di servizio pari” alle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie.”

Diversa è la situazione nel caso in cui la sede della scuola non ha previsto sospensione di attività didattica e il lavoratore invece, visto l’ordinanza sindacale della propria residenza o per qualunque altro motivo, comunque è stato impossibilitato a raggiungere la sede di servizio, infatti, essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, o comunque non imputabili al lavoratore stesso, e tale chiusura a nostro avviso deve essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc…

Quanto all’obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte salve le eventuali attività funzionali all’insegnamento deliberate dal Collegio dei Docenti, è il caso di ribadire che esso non sussiste alcun obbligo di firma per il Personale Docente durante il periodo di sospensione delle attività.

Chiediamo ai docenti di segnalare alla nostra organizzazione eventuali irregolarità.

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