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Home»Notizie generali»Part-time, per le domande c’è tempo fino al 15 marzo
Notizie generali

Part-time, per le domande c’è tempo fino al 15 marzo

adminINSBy adminINSMarzo 6, 2018Nessun commento4 Minuti di Lettura
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Entro il 15 marzo 2018 va presentata la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorre dall’anno scolastico 2018/2019. Le domande vanno indirizzate alla Direzione Scolastica Regionale e presentate al Dirigente scolastico della scuola di servizio.

Tale scadenza riguarda, ovviamente, il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La scadenza del 15 marzo, pertanto, non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, per i quali è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Le domande vanno indirizzate alla Direzione Scolastica Regionale e presentate al Dirigente scolastico della scuola di servizio. Infatti. La domanda deve inoltre riportare il parere del dirigente scolastico.

Da ricordare che la scadenza del 15 marzo non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato che determinato, per i quali è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Attenzione, l’amministrazione non può trasformare unilateralmente il contratto di part–time da verticale a misto, in particolare se la richiesta di part–time, poi accolta, segnalava l’opzione per la prestazione del servizio su tre giorni. È consigliabile, così come segnala Il Sole 24 Ore, procedere preventivamente con un tentativo di conciliazione ex articolo 135 del Contratto collettivo di lavoro di comparto e, in difetto di accordo, proporre ricorso al giudice del lavoro.

Chi ha diritto al part-time

La Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che esistono delle categorie che hanno diritto di precedenza per l’ottenimento del tempo parziale.

  • i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
  • in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita […], è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
  • in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Diverse forme di part-time

  • part-time orizzontale: la prestazione è quotidiana, ma ridotta
  • part-time verticale: si lavora solo alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi dell’anno
  • part-time misto: si lavora solo in determinati giorni, con orario ridotto, una combinazione del part-time orizzontale e verticale.

Nella domanda, vanno indicate la modalità che si richiedono e la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Una volta ottenuto il part-time, per la durata di almeno due anni, il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Infatti, prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici. Bisogna in ogni caso tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

Part time – La normativa di riferimento

La normativa di riferimento ad oggi è il Ccnl 29 novembre 2007 (artt. 39 e 58) ed il testo unico sul part-time, Decreto legislativo 61 del 25 febbraio 2000.

E anche

Legge 28.12.1996, n. 662, art.1 (commi da 56 a 65 )

Circolare n. 2 del 19.2.1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Legge n. 140 del 28.5.1997, art. 6

O.M. n. 446 del 22.7.1997 (trasmessa dalla C.M. n. 449 del 23.7.1997)

O.M. n. 55 del 13.2.1998 (trasmessa dalla C.M. n. 62 del 18.2.1998)

Nota prot. n. 1584 del 29.7.2005

Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 – art. 73.

Fonte: Tecnica della scuola

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