
Ma lo stare a scuola, l’ imparare o cercare di imparare insieme agli altri è del tutto ininfluente ?
Da una parte bisogna considerare che , evidentemente, gli elementi per la valutazione erano a disposizione dei docenti , ma dall’altra c’è il rischio , dopo una sentenza del genere , di una deriva che potrebbe , come tale , portare verso la “scuola -albergo ” luogo in cui si può essere presenti come e quando si vuole .
Ecco la sentenza grazie all’intervento epistolare dell’avv. Francesco Chieregato
Nessuna bocciatura per le troppe assenze se non è impedita la valutazione dell’alunno (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, sent. 25 maggio 2018, n. 899).
E’ proprio vero che è inutile “scaldare il banco” se invece chi rende (e apprende) veramente si vede poco a scuola….
E’ questo il principio (ineccepibile?) sancito dai Giudici del TAR Puglia, seconda sezione, con la recente sentenza del maggio di quest’anno, che accoglie il ricorso presentato da una mamma che si era vista bocciare il figlio per avere lo stesso maturato un numero rilevante di assenze (335 ore per 685 ore curriculari) dai banchi di una scuola media.
In buona sostanza, se l’alunno viene in un qualche modo giudicato e valutato positivamente dai professori, nel corso di compiti in classe, prove orali e interrogazioni, la sua presenza scolastica deve essere considerata solo un presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno.
La normativa (art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009) prevede infatti che non si possa dar luogo a bocciatura, qualora si tratti di “assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Nel caso di specie, le assenze erano determinate da una disgregazione del nucleo familiare.
Per costante giurisprudenza, in ogni caso, “…la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno; ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l’anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi” (Tar Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n.. 220).
In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell’ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione.
Concludendo, se un alunno è sveglio e preparato, la sua costante presenza scolastica è quasi ininfluente (con buona pace del suo compagno di banco e della socialità che la presenza all’interno di un gruppo composito, quale è una classe, garantirebbe al ragazzo nel suo percorso di crescita e maturazione…).
Francesco Chieregato
Avvocato in Genova