
Lo ricorda anche il Miur nella circolare n. 5222 del 26 marzo 2019 sulla formazione delle Commissioni (come nell’Ordinanza sugli Esami di Stato del 5 marzo 2019): la partecipazione ai lavori delle Commissioni relative agli Esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni dei dirigenti scolastici e dei docenti.
Come spiega la circolare sopracitata “non è (…) consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare”.
Sempre la stessa circolare chiarisce anche che “l’impedimento a espletare l’incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari interni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari esterni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, il quale ne dispone l’immediata sostituzione”.
Per certificare il legittimo impedimento, è necessario produrre una “documentazione comprovante i motivi dell’impedimento”, che deve essere presentata “al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso”.
La circolare del 26 marzo 2019 indica quindi chiaramente che si può rinunciare alla nomia solo per “legittimo impedimento”.