
Quando si può richiedere l’assegnazione provvisoria? Si può richiedere (secondo l’articolo 7 del CCNI) quando ricorre una delle seguenti ragioni:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; – ricongiungimento al genitore.
Non si può richiedere l’assegnazione provvisoria all’interno del comune di titolarità (con l’eccezione dei comuni che hanno più distretti sub-comunali per chi si avvale di una delle precedenze previste dall’articolo 8 del CCNI utilizzazioni 2019/2022, come i docenti che appartengono a classi di concorso in esubero).
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia. Si può indicare fino a 20 preferenze (se si lavora nella scuola dell’infanzia e primaria) e fino a 15 preferenze (se docenti della scuola secondaria). Nelle domande di assegnazione si deve indicare tra le preferenze il comune o distretto subcomunale in cui si svolgono le attività di assistenza/cura (oppure dove il risiede il familiare che si accudisce e al quale si chiede il ricongiungimento). Se non viene indicato il codice sintetico e la contestuale espressione di scuole di altri comuni, la domanda non beneficierà della precedenza.