
Le cause di licenziamento: lo scarso rendimento (prima parte)
Le cause di licenziamento: lo scarso rendimento (seconda parte)
La normativa generale per il pubblico impiego prevede la possibilità di effettuare due tipi di licenziamenti: con o senza preavviso. Si provvede al licenziamento con preavviso se ci sono state assenze non motivate per più di tre giorni nel corso di due anni (o più di sette negli ultimi dieci anni), o il mancato rientro entro un termine imposto dall’amministrazione (o ancora il rifiuto del trasferimento ordinato per necessità di servizio).
Ovviamente il licenziamento senza preavviso viene previsto per gli atti più gravi, come la falsa attestazione della propria presenza a lavoro, l’aver dichiarato o documentato il falso al momento dell’inizio del rapporto di lavoro, come pure i comportamenti aggressivi, violenti o ingiuriosi che ledono l’onore e la dignità dei soggetti e delle istituzioni.