
Diversi gruppi di docenti con il diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 hanno impugnato davanti al Tar del Lazio il DM n. 374/2019 – che disciplinava le modalità di aggiornamento per il prossimo triennio delle Graduatorie ad Esaurimento -, ed in particolare l’articolo 1 che “non ha consentito la presentazione della domanda e l’iscrizione nelle suddette graduatorie ai docenti abilitati in quanto muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002” – la citazione viene da una delle sentenze (la n. 10948/2019) pubblicate in questi giorni sul tema.
La risposta del Tar del Lazio a questi ricorsi è stata finora univoca: sono stati considerati tutti infondati “secondo quando recentemente affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le decisioni nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019”.
La sentenza n. 10948/2019 spiega che “tali decisioni” hanno “chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007”.
Le sentenze affermano anche “che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi idoneo all’insegnamento”. Questa affermazione in particolare sta preoccupando una parte dei diplomati magistrali inseriti nelle GaE con riserva (in attesa di una decisione di merito), o a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Una preoccupazione infondata, visto che il DPR 354/2014 ha sancito il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 (e quindi è valida l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto).
C’è da rilevare poi che i ricorrenti sono stati condannati anche a pagare le spese processuali: 10.000 euro (da dividere tra parecchie centinaia di docenti) “oltre accessori di legge se dovuti”.
I docenti che a seguito dei ricorsi erano entrati nelle GaE, se avevano ottenuto un contratto di supplenza, verranno licenziati – visto che la norma relativa alla proroga del contratto, è stata inserita nel decreto scuola del 6 agosto (mai approdato in Gazzetta Ufficiale) – e quindi dovranno essere rifatte delle convocazioni.