
Ritorniamo sulla vicenda della Dirigente di Imperia accusata di peculato perché avrebbe utilizzato l’auto di servizio della scuola per ragioni personali. A luglio la Cassazione aveva confermato l’interdizione per 12 mesi, disposta con ordinanza dal tribunale del riesame di Genova. Ora sono uscite le motivazioni relative alla sentenza.
Secondo la difesa “L’autovettura in questione non è mai stata utilizzata dagli studenti e dai loro professori ai fini didattici, come invece sostenuto dal Pubblico ministero nell’atto di appello, non essendo compresa tra le dotazioni didattiche dell’Istituto elencate nella originaria convenzione tra la casa della macchina e l’Istituto”. Vi è poi da considerare che nei precedenti gradi di giudizio hanno fatto “assurgere a punto nodale della questione il mancato quotidiano parcheggio dell’auto nel piazzale dell’Istituto (…) al termine del suo utilizzo”, ma “in realtà l’indagata (…), da Preside” non ha mai “agito uti dominus sull’auto poichè era a tutti nota sia la temporaneità dell’uso dell’autovettura sia la permanenza della stessa nella disponibilità dell’Istituto, o meglio, di coloro che, avendone necessità, avrebbero potuto farne richiesta”. Infine “difetta la coscienza e volontà in capo alla ricorrente di servirsi del bene come cosa propria: la predetta ha utilizzato per un limitato e contingente periodo di tempo l’autovettura della scuola principalmente per lo spostamento tra i plessi scolastici e per fare fronte alle esigenze personali e transitorie conseguenti alla distruzione della propria autovettura a seguito di un grave incidente”.
La sentenza ha stabilito che “la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizza reiteratamente l’autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata, atteso che tale condotta si risolve nell’appropriazione di un bene della pubblica amministrazione” “integri il reato di peculato” (“pur nella consapevolezza di un diverso e minoritario orientamento giurisprudenziale”). E poi “tale condotta è vietata in assoluto, dovendosi presumere l’esclusiva destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego”. La conclusione è che la “Corte ritiene che la fattispecie in esame sia stata correttamente qualificata – sulla base di una ricostruzione in fatto priva di vizi logici e giuridici – quale peculato ex art. 314 c.p., comma 1, in ragione dell’avvenuta appropriazione della autovettura di servizio da parte della indagata, per il suo utilizzo quotidiano, continuativo e sistematico – in un arco temporale di due mesi, per ragioni estranee all’ufficio di dirigente scolastico che la predetta ricopriva”.