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Home»Normativa»Supplenze da Graduatorie di istituto: il primo rifiuto ad un incarico di supplenza non comporta alcuna sanzione
Normativa

Supplenze da Graduatorie di istituto: il primo rifiuto ad un incarico di supplenza non comporta alcuna sanzione

adminINSBy adminINSDicembre 15, 2017Nessun commento2 Minuti di Lettura
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https://pixabay.com/it/universit%C3%A0-di-scienze-applicate-2157175/

Molti docenti ci pongono questo quesito: cosa succede se mi interpellano per una supplenza e rifiuto l’incarico? Le sanzioni per la rinuncia/mancata presa di servizio dopo l’accettazione/ abbandono di un supplenza sono disciplinati dall’art. 8 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze). In particolare è previsto che la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.

La sanzione si applica esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza. Pertanto, un primo rifiuto non comporta alcuna sanzione, è solo il secondo rifiuto(ovviamente nella stessa scuola) che fa scattare la sanzione la quale comunque non prevede la cancellazione dalla graduatoria di istituto ma la collocazione in coda alla terza fascia per quel determinato posto o classe di concorso e per il solo anno scolastico in corso.

La scuola potrà applicare la sanzione esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzione in caso di rinuncia per due volte da parte di un supplente già in servizio su spezzone orario al momento della proposta.

Con Nota del 19 novembre 2007 il Miur ha ulteriormente chiarito che la sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD).

Ricordiamo invece che la mancata presa di servizio dopo che si è accettata una supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, mentre l’abbandono del servizio dopo la presa di servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.

Le sanzioni hanno validità solo per l’anno scolastico in corso (si “azzerano” quindi da quello successivo) e non si applicano se la mancanza del docente sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Fonte: OrizzonteScuola.it

rifiuto supplenza
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