Close Menu
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • DOVE SIAMO – sedi a Genova e provincia
  • DOVE SIAMO – altre sedi provinciali
  • CONVENZIONI
  • ISCRIZIONE DOCENTI
  • ISCRIZIONE ATA
  • CONTATTI
Facebook Instagram YouTube WhatsApp
Facebook Instagram YouTube WhatsApp
Newsletter
Gilda Liguria
ISCRIZIONE DOCENTI ISCRIZIONE ATA
  • Home
  • Chi Siamo
  • Dove siamo: sedi a Genova e provincia
  • Dove siamo: altre sedi provinciali
  • Convenzioni
  • Contatti
Gilda Liguria
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • Dove siamo: sedi a Genova e provincia
  • Dove siamo: altre sedi provinciali
  • Convenzioni
  • Privacy Policy
  • Informativa privacy iscritti Gilda
  • CONTATTI
Home»Mobilità»Graduatoria interna : non è ultimo arrivato il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata
Mobilità

Graduatoria interna : non è ultimo arrivato il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata

adminINSBy adminINSAprile 23, 2018Nessun commento5 Minuti di Lettura
Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Email
CONDIVIDI
Facebook WhatsApp Telegram LinkedIn Email

 

Graduatoria interna di istituto, non è ultimo arrivato il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata l’1/9/2017

 

Orizzonte Scuola, 23.4.2018

– Alcune segreterie stanno commettendo questo errore –

Mancano pochi giorni al termine delle domande di mobilità per il 2018/19 (26 aprile) e nonostante le scuole debbano pubblicare le graduatorie interne di istituto entro 15 giorni successivi al 26 aprile, la predisposizione delle graduatorie è in realtà già iniziata.

Dalle segnalazioni giunte in redazione molte scuole stanno commettendo un errore nella predisposizione delle graduatorie interne di istituto. Stanno infatti considerando il docente arrivato nella scuola il 1/9/2017, perché trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, come ultimo arrivato e quindi collocato in coda alla graduatoria interna di istituto.

Così non è ed è bene che i docenti interessati facciano poi reclamo o che le scuole che non hanno ancora predisposto le graduatorie stiano attenti a questi casi.

Da una attenta lettura degli articoli relativi all’individuazione dei soprannumerari è chiaramente indicato che ci sono due criteri:

  1. Primi docenti individuati perdenti posto: docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre (2017) per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale;
  2. Successivamente: docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre (2017) per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Pertanto, i docenti arrivati nella scuola dal precedente primo settembre rispetto al momento in cui si determina la graduatoria, ovvero 1/9/2017, perché trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata sono considerati docenti facenti già parte dell’organico e quindi non ultimi arrivati a domanda volontaria. Non possono quindi essere considerati in coda alla graduatoria.

Ma molti Dirigenti e segreterie scolastiche sono andati in confusione leggendo poi la nota 2 dell’art. citato la quale recita:

“ Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.”

Il secondo periodo (in grassetto) di tale nota viene quindi preso in considerazione per tutti i perdenti posto, anche quelli trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata l’1/9/2017, confondendo questi ultimi con il personale già perdente posto negli anni precedenti e che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità nel corso dell’ottennio.

A tal fine facciamo 2 esempi per chiarire meglio la questione:

  1.  Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata l’1//9/2017 è quel docente che è stato dichiarato perdente posto nel marzo/aprile 2017, ovvero nell’anno scolastico 2016/17.

Tale docente ha prodotto domanda cartacea condizionata e non essendosi poi liberato il posto in organico di diritto nella propria scuola, è stato trasferito d’ufficio oppure soddisfatto in una delle preferenze espresse nel modulo cartaceo (a domanda condizionata). Quindi arriva nella nuova scuola l’1/9/2017 acquisendo per la prima volta una nuova titolarità.
  1.  Il personale invece richiamato dalla nota 2 è ben altro.

È il docente che è già perdente posto dagli anni precedenti al 2016/17 e che è già in una “nuova” scuola rispetto a quella in cui ha perso il posto.

Tali docenti, come si sa, ogni anno e per 8 anni fanno domanda di rientro con modalità online indicando la scuola in cui hanno perso il posto, la tipologia di posto e poi tale scuola va inserita come prima preferenza affinché si continui a mantenere il diritto di rientro e la continuità acquisita.

Se però l’indicazione della prima preferenza è obbligatoria, e che riguarda l’ex scuola di titolarità (al fine di mantenere il diritto di rientro), di contro non è obbligatorio inserire altre preferenze (Infatti, in questo caso, se il docente non dovesse esprimere altre preferenze e non dovesse ottenere il rientro nella sua ex scuola rimarrebbe titolare nella scuola in cui ha già una nuova titolarità).

Ed è qui che “Interviene” la nota 2.

In tale nota, infatti, è specificato che tale docente nel momento in cui indica altre sedi oltre a quella di ex titolarità, sarà considerato su queste a domanda volontaria.

Pertanto, per fare un esempio:

un docente è stato dichiarato perdente posto nel 2015/16. L’1/9/2016 (a.s. 2016/17) è stato trasferito a domanda condizionata nella scuola X perché non si è liberato il posto nella propria scuola.

Entro aprile 2017 (a.s. 2016/17) tale docente ha prodotto domanda online per richiedere il rientro nella sua scuola di ex titolarità. Quest’ultima è stata indicata come prima preferenza. Il docente, però, oltre ad indicare la sua ex scuola ha espresso altre preferenze.

Non è stato soddisfatto nel rientro ma lo è stato in una delle altre scuole espresse in domanda nella quale è quindi arrivato l’1/9/2017.

In questo caso il docente, così come indica la nota 2, è considerato a domanda volontaria e quindi ultimo arrivato.

Tale invece non è il docente indicato nell’esempio nel punto 1 perché arrivato trasferito d’ufficio nella nuova scuola al 1/9/2017.

Share. Facebook Telegram WhatsApp Twitter LinkedIn Email
Articolo precedenteElezioni RSU : FGU Gilda nella provincia di Genova raddoppia i voti . Grazie !
Articolo successivo Assenze per visite,terapie ed esami : cosa prevede il nuovo CCNL per il personale ATA
adminINS

NEWS CORRELATE

Legge 68/1999 e riserva posti supplenze scuola: come funziona il meccanismo?

Luglio 5, 2026

Gli obblighi dei docenti nel mese di giugno: scopriamo quali sono

Giugno 3, 2026

Fine marzo-primi di aprile: tempo di graduatorie interne…

Marzo 22, 2026

Riforma degli istituti tecnici, la Gilda degli Insegnanti è critica

Marzo 17, 2026
Uffici Virtuali
interpelli
Ricorsi: la parola all'avvocato
Corsi
Naspi
Notizie in evidenza
__BROADCAST__

Polizza sanitaria, facciamo chiarezza

By robertobosioSettembre 14, 20260

Come immagino saprete, da ieri è possibile aderire al sistema di assicurazione sanitaria destinata al…

Primo giorno di scuola da insegnante, consigli

Settembre 12, 2026

Carta docente: la piattaforma riapre il giorno 15, superando i problemi tecnici del passato

Settembre 12, 2026

Secondo bollettino di nomine da GPS

Settembre 11, 2026
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter e unisciti agli altri 1.015 iscritti.

Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare la tua iscrizione

Link utili
Siti sindacali
  • Sito Gilda Nazionale
  • Professione Docente: la rivista della Gilda
  • Sito Gilda Genova fino ad agosto 2017

 

Siti istituzionali
  • MIM
  • USR Liguria
  • USP Genova
  • USP Imperia
  • USP Savona
  • USP La Spezia
  • Istanze on line
  • NoiPa
Chi Siamo
Chi Siamo

Siamo un’associazione libera di docenti che difende la specificità della professione insegnante, promuove la qualità dell’istruzione pubblica e tutela i diritti della categoria, unendo impegno sindacale e visione professionale.

Link Utili
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • Dove siamo: sedi a Genova e provincia
  • Dove siamo: altre sedi provinciali
  • Convenzioni
  • Privacy Policy
  • Informativa privacy iscritti Gilda
  • CONTATTI
Scopri di più
  • Home
  • Chi Siamo
  • Dove siamo: sedi a Genova e provincia
  • Dove siamo: altre sedi provinciali
  • Convenzioni
  • Contatti
Facebook Instagram YouTube WhatsApp
© 2026 Gilda Liguria - Sviluppo by Consulenza Social Media.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA