
Caduta di un’alunna, in bici, su sentiero, durante gita extrascolastica autorizzata. Il danno, per Tribunale di Genova 14 marzo 2018 n. 763, non può essere ascritto alla Scuola né agli insegnanti. La responsabilità in questo caso è extracontrattuale (art. 2048 c.c.).
Se, in una gita extrascolastica in MTB su strada sconnessa, previamente e idoneamente autorizzata dalla madre, una alunna della scuola media, perde il controllo del mezzo, cade e riporta lesioni, la responsabilità –per il Giudice genovese- non è ascrivibile né agli insegnanti (coadiuvati da un padre di un alunno) né all’Istituto scolastico.
Nel caso di specie, è stato ritenuto applicabile l’art. 2048 c.c. (responsabilità extracontrattuale dei precettori), in luogo dell’art. 1228 c.c. (inadempimento contrattuale), in genere richiamato e applicato ogni qual volta si parli di responsabilità delle scuola per eventi dannosi occorsi agli alunni.
La danneggiata non è riuscita a fornire la prova che l’evento sia avvenuto per una specifica colpa degli insegnanti per essere intervenuti o non aver impedito l’evento dannoso. Né a causarlo è stato il fatto illecito di un terzo soggetto (eventuale altro alunno o terzo); anzi, gli insegnanti stessi si sono da subito prodigati per aiutare, assistere e curare l’infortunata, chiamare i soccorsi e avvisare la madre. La quale era stata previamente informata dell’escursione extrascolastica, delle sue caratteristiche e peculiarità potenzialmente pericolose –come tutte le attività svolte su bici da ragazzini dai 9 ai 15 anni, come sostenuto dal CTU, che hanno sprezzo del pericolo e una certa riluttanza nel prevederlo…- e che quindi ha in un certo qual senso accettato i rischi potenzialmente pericolosi ai danni della figlia.
Parte danneggiata, poi, nel caso particolare, posto che la mera organizzazione di una gita extrascolastica non è di per sé sufficiente a integrare la responsabilità della scuola, non è stata in grado di provare, secondo la giurisprudenza prevalente, che l’evento dannoso sia stato conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito e che la scuola non avesse predisposto tutte le misure atte a evitare il danno.
Insomma, nella partecipazione a questo tipo di attività extrascolastiche che hanno il merito di far sperimentare cose nuove a ragazzi e far cementare il gruppo, occorre anche maggior cura e attenzione da parte dei ragazzi per ridurre al minimo eventi dannosi, posto che il rischio assoluto non si può certo eliminare in radice.
Francesco Chieregato
Avvocato in Genova