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Home»Normativa»Permessi retribuiti per motivi familiari o personali : non c’è discrezionalità del dirigente !
Normativa

Permessi retribuiti per motivi familiari o personali : non c’è discrezionalità del dirigente !

adminINSBy adminINSNovembre 21, 2018Nessun commento3 Minuti di Lettura
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Ancora una volta ritorniamo sulla questione permessi retribuiti per motivi familiari o personali con autocertificazione ( art. 15 comma 2° del CCNL 2006/2009 ) e nulla è cambiato , addirittura potenziato dall’art. 1 comma 10° del nuovo CCNL 2018 in cui si specifica : ” Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D.lgs. n. 165/2001 .”

Alcuni dirigenti non solo chiedono la documentazione relativa alla domanda , ma indicano in più ed erroneamente che sarà compito dell’Amministrazione, in base all’art.71 del  DPR 45/2000 , controllare tale supporto.

Ora il DPR   ( art. 46 ) fa chiaro riferimento ad autocertificazione di stati, qualità personali e fatti precisi ( data e luogo di nascita , cittadinanza , godimento dei diritti ecc…) , non è possibile , quindi, applicarlo ai permessi che, per la loro natura ( familiari o personali )  non tutti possono essere documentati o certificati .

La giurisprudenza giuslavoristica, chiarisce il significato della dicitura “motivi personali e familiari”, estratta direttamente dall’art.15, comma 2 del CCNL vigente. L’interpretazione viene infatti fornita da una remota sentenza della Corte dei Conti, risalente al 1984, in cui si affermava che i motivi personali o familiari “ possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro” (Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415). 

L’Aran ha altresì  affermato che il dirigente scolastico non ha nessun potere di discrezionalità in merito ai permessi .

” Per autocertificazione deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza ,quindi, l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’amministrazione possa richiedere ulteriori giustificazioni o effettuare dei controlli “.

Bisogna, poi , aggiungere che , nel caso si sia già usufruito dei 3 gg. di permesso , sempre  in base all’art. 15 comma 2° ( CCNL 2006 /2009 ancora in vigore ) : Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

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