
Sempre più frequentemente ,soprattutto nelle scuole dell’obbligo , si verificano fatti che sono illegittimi : lo smistamento della classe in assenza del docente , addirittura dopo che – nel caso delle secondarie – è già iniziata la lezione .
Perché è illegittimo ? :
1 ) Non è previsto da nessun contratto , né da nessun regolamento ;
2 ) si tratta di diritto allo studio che viene leso in una circostanza del genere , in quanto la didattica ne risente sensibilmente , così come la vigilanza da parte del docente ospitante ;
3 ) configura profili che potrebbero risultare penalmente perseguibili con riferimento all’art. 340 del Codice Penale in materia di interruzione di un pubblico servizio.
4 ) si tratta di inosservanza delle norme sulla sicurezza : il sovraffollamento mette la classe in difficoltà , nel caso poi, della necessità di evacuazione , la situazione diventa ancor più palesemente grave .
5 ) si presta a determinare eventuali infrazioni delle norme sulla sicurezza con riferimento al numero massimo degli alunni per classe, di cui al DPR 81/2009, e alla superficie delle aule in rapporto al numero delle persone che vi soggiornano, di cui al DM del 18/12/1975 in materia di norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica.
Il Ministero ha emanato la nota 08 novembre 2010, che non lascia adito ad alcuna interpretazione
“[…] nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.”
Consigliamo pertanto ai docenti di richiedere in tali circostanze un ordine di servizio scritto indicante le ragioni del provvedimento, il numero degli studenti , i nominativi degli studenti .
Per quieto vivere, per spirito di “buon senso” del docente (mentre si richiede l’ordine di servizio la classe possibilmente è scoperta), perchè si temono “conseguenze” legate a tale richiesta, si preferisce accettare lo smistamento .
Sconsigliamo decisamente questo modo di agire ; l’ordine di servizio , oltre che costituire memoria storica del provvedimento ,è a tutela del docente perché stabilisce le responsabilità che devono ricadere sulla dirigenza .