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Home»Normativa»Supplenza, se si lascia cosa succede ?
Normativa

Supplenza, se si lascia cosa succede ?

adminINSBy adminINSDicembre 1, 2018Nessun commento3 Minuti di Lettura
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La circolare  nota n. 37856, del 28.08.2018, per quanto riguarda la rinuncia del posto o la risoluzione anticipata del servizio prevede :

Supplenze dalle GAE
  • la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per l’intero anno scolastico, sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

 

  • la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

 

  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Supplenze dalle Graduatorie di Istituto
  • la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;

 

  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

 

  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
    .
Supplenze brevi fino a 10 giorni Scuola primaria e infanzia
  • la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7.
    Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

 

  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie

 

  • l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

Inoltre, il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

Le sanzioni che si riferiscono al comma 1 della nota n. 37856  non si applicano o vengono revocate nel momento in cui i previsti comportamenti sanzionabili siano “dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”.

Ecco la nota :

nota n. 37856,

Ecco il Regolamento delle supplenze :

dm_13-06-2007

 

 

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