
Con un provvedimento i cui principi interessano tutti i datori di lavoro , il Garante per la tutela e la protezione dei dati personali è intervenuto : l’adesione al sindacato costituisce dato sensibile .
In base al Codice della Privacy, si definiscono “dati sensibili”:
- quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica di una persona,
- le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
- le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
- i dati personali idonei a rivelare il suo stato di salute e la vita sessuale.
Nella ricerca di un equilibrio tra le esigenze di riservatezza dei dipendenti e quelle di una corretta gestione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, il Garante ha adottato un apposito provvedimento con cui autorizza, con determinate cautele, il trattamento dei dati sensibili finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro.
Poiché vi sono dati la cui classificazione può essere incerta, il Garante ha specificato alcune categorie di dati che rientrano in tale autorizzazione. Nello specifico, si tratta di:
- quei dati che riguardano le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
- i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell’obiezione di coscienza;
- i dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale;
- i dati concernenti l’esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali, ovvero l’organizzazione di pubbliche iniziative;
- il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, o relativi ad invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all’idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni o all’appartenenza a determinate categorie protette.
Il trattamento dei dati sensibili rappresenta sicuramente uno degli aspetti più delicati nella gestione del lavoro e delle informazioni riguardanti i dipendenti, di cui entra in possesso il datore di lavoro.
Ricordiamo che il dettato dell’art. 2050 del Codice Civile, così stabilisce :
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.
“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Ricordiamo che l’attività di trattamento dei dati personali è qualificata dalla Magistratura ordinaria di merito come attività pericolosa, disciplinata dal Codice Civile.
Ciò significa che, in caso di richiesta di risarcimento da parte del soggetto che si ritiene leso dalle modalità del trattamento dei propri dati, il titolare del trattamento è tenuto a provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
che stabilisce che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, il nostro consiglio, per i casi dubbi, è di attenersi al principio di cautela.