
Chi lavora nella scuola è un pubblico dipendente, e quindi è soggetto ai divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, così come alla partecipazione e all’assunzione di cariche in determinati tipi di società, che riguardano tutti i lavoratori del settore pubblico.
Secondo l’articolo 60 del DPR n. 3/1957 c’è incompatibilità tra l’essere dipendente pubblico e:
- l’esercizio del commercio e dell’industria (ovvero ogni attività imprenditoriale, o la partecipazione in qualità di socio, relativamente a imprese del settore del commercio e dell’industria);
- un impiego alle dipendenze di privati;
- una carica in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali sia lo Stato a nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente.
L’articolo 61 stabilisce che un dipendente pubblico può assumere cariche in società cooperative. L’articolo 65 invece prevede il divieto – per il dipendente pubblico – di cumulare impieghi pubblici (salvo le eccezioni previste dalla legge). Un’altra eccezione ai divieti di assumere cariche è la possibilità di ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.
Il DPCM n. 117/89 e la legge n. 662/96 mitiga questa incompatibilità, perché permette ai dipendenti pubblici con contratto part-time di poter avere un’attività di lavoro subordinato o autonomo. Per poter avere un altro lavoro – lo prevede l’articolo 6 comma 2 del DPCM n. 117/89 – è necessario avere un’ autorizzazione dell’amministrazione (a condizione che l’altro lavoro non arrechi pregiudizio alle esigenze del lavoro pubblico).
L’articolo 1 comma 58 della legge n. 662/96 ci illustra come: “la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta” come dipendente pubblico.