
L’articolo 88 della legge 350 del 23 dicembre 2003 ha abrogato il comma 1 dell’art.459 del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola). In questo modo è stata cancellata la possibilità di sostituire il dirigente in caso di assenza o impedimento da parte di un docente da lui delegato. A cancellare ogni dubbio sul tema vicario del dirigente è arrivata poi la legge 190/2014 che all’art. 329 abrogava l’intero articolo 459 del Testo Unico sulla scuola.
Da allora, un docente può assumere le funzioni dirigenziali solo a seguito di una nomina del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Allo stesso modo, in caso di prolungata assenza di un dirigente, il direttore generale dell’Usr competente individua come reggente il dirigente scolastico di una scuola vicina.
Ne risulta quindi che i collaboratori del dirigente, anche in caso di sua assenza non possono firmare atti amministrativi – dagli ordini di servizio agli impegni di spesa. Gli atti firmati dai collaboratori non hanno alcun valore giuridico – e in alcuni casi potrebbero essere intesi come abuso di potere.