
La Circolare sulle supplenze per il 2018/19 , al punto 3 che si riferisce alle regole comuni da applicare sia al personale docente che ATA dispone:
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Infatti il cambio della tipologia dell’assenza non fa assolutamente venire meno il contratto al supplente, se l’assenza del titolare è comunque sia continuativa.
Il supplente, infatti, in tutti i casi di supplenze brevi, decade solo al rientro del titolare in classe (docenti) o in servizio (ATA).