
In questi giorni, molti di voi avranno sentito parlare o letto dell’indennità di vacanza contrattuale. Come vi abbiamo scritto anche noi, a partire dal mese di aprile vi troverete qualche euro in più in busta paga. Questo simulacro di un aumento è un elemento provvisorio della busta paga che viene erogato dallo Stato dopo la scadenza di un contratto nazionale e prima del suo rinnovo.
Questo elemento è stato introdotto con l’Accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993 (Protocollo di intesa Governo-Sindacati Lavoratori-Associazioni Imprenditoriali sulla politica dei redditi e sull’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo) che stabilisce il seguente principio: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove succeda, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori”.
Da quanto scritto sopra si può capire che i pochi euro di indennità dovrebbero essere pagati fino alla firma del nuovo contratto (sarà necessario però che questo elemento sia rifinanziato nella prossima legge di bilancio se com’è ormai molto probabile, il rinnovo arrivi solo nel 2020).