
Con l’Ordinanza n. 9983/2019 la Corte di Cassazione ha indicato i parametri della responsabilità delle scuole in caso di infortuni occorsi a alunni impegnati in attività sportive durante l’ora di educazione fisica.
La famiglia dell’ alunno infortunato portavano in giudizio il Miur e l’istituto scolastico frequentato dal proprio figlio, per ottenere il risarcimento dei danni da questo subiti in occasione di un torneo di pallamano organizzato dalla scuola.
La Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità della scuola sia in base all’art. 2048 c.c., che sancisce la responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, sia in base agli artt. 2050 e 2051 c.c. che configurano le diverse ipotesi di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, che per danni da cose in custodia.
La Corte ribadisce che in caso di infortunio subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, per poter configurare la responsabilità della scuola ex art. 2048 c.c. è necessario:
a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
Quindi nel caso in cui le lesioni personali ad un partecipante all’attività derivano da un fatto posto in essere da un altro partecipante, tale comportamento sarà fonte di responsabilità civile quando sussiste un collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, mentre va escluso se l’atto è stato compiuto allo scopo di ledere, o con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. In questi casi la responsabilità sarà dell’agente.
Inoltre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto che rientra nell’alea normale della medesima.
La Corte sottolinea poi che per invocare la responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c. sul danneggiato incombe l’onere di dare la prova dell’illecito commesso da altro studente, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, come la spiegazione della difficoltà dell’attività e la predisposizione di misure adeguate affinché lo svolgimento avvenga in condizioni di sicurezza