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Home»Normativa»Responsabilità docenti, se lo studente si infortuna bisogna dimostrare di aver mantenuto la disciplina
Normativa

Responsabilità docenti, se lo studente si infortuna bisogna dimostrare di aver mantenuto la disciplina

pizziraniroberta@gmail.comBy pizziraniroberta@gmail.comLuglio 4, 2019Nessun commento3 Minuti di Lettura
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La massima giurisprudenza ha ormai un indirizzo consolidato per ciò che riguarda la responsabilità in caso di infortuni degli studenti. Lo conferma l’ultima sentenza in materia della Cassazione. La controversia riguarda un incidente occorso ad un minore che si trova in un centro di ricreazione estivo gestito da un comune.

Il ragazzo aveva finito per sfondare una vetrata con una gamba. L’estrazione dell’arto aveva provocato una lacerazione con postumi permanenti – come stabilito da un consulente tecnico nominato dalla Corte d’Appello. La richiesta di risarcimento era stata rigettata dal tribunale perché la vetrata era in vetro temperato, da ritenersi all’epoca a norma, e sotto il profilo della dinamica del sinistro, non era stata fornita adeguata prova che il fatto fosse stato determinato dalla spinta di una compagna e dall’omessa vigilanza sul minore del personale della struttura gestita dal Comune. La Corte di appello confermava questo pronunciamento assumendo come al Comune non potesse ascriversi alcuna negligenza nella sorveglianza di un minore (per di più affetto da un disturbo di ipercinesi non dichiarato dai genitori al momento dell’iscrizione al campo estivo).

La Corte di Cassazione (Sez. civile Ordinanza n. 30602 del 27 novembre 2018) su questo caso si è così pronunciato: per quanto riguarda la  responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., non basta la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa. Viene considerata necessaria anche l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23202 del 13/11/2015, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9542; Cass. civ. 18 aprile 2001, n. 5668; Cass. civ. 21 agosto 1997, n. 7821; Cass. civ. 24 febbraio 1997, n. 1683; Cass. civ. 22 gennaio 1990, n. 318).

Chi è preposto alla sorveglianza si può liberare della presunzione di colpa diretta e specifica su di esso gravante ex art. 2048 c.c. (di natura contrattuale), dimostrando in concreto, anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale di fatti ad esso non imputabili, e provando di avere adottato, rispetto a quella sequenza causale, in via preventiva e con valutazione ex ante, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie di fatti sfociati nella produzione del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010; Cass.Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002).

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