
Il 20 Settembre scorso la Corte di Giustizia Europea ha sentenziato nella causa C-466/17 che il mancato riconoscimento dell’intero servizio preruolo nella ricostruzione di carriera è legittimo .
Dobbiamo ricordare che , in base all’art.485 del D.Lsg. 297 /94 , solo i primi quattro anni sono riconosciuti integralmente e i restanti per i 2/3 di ogni anno.
La docente di Trento che ha presentato ricorso ha fatto riferimento alla clausola 4 dell’accordo quadro europeo del 18 marzo 1999 . La clausola stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possano essere considerati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato, a meno che non ci siano ragioni oggettive.
La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto legittimo l’art.485 del D.Lgs.297/94 facendo proprio riferimento alle ragioni oggettive.
L’art. suddetto “mira a rispecchiare le differenze tra l’esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso ( e la nostra Costituzione lo prevede per tutti gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, salvo casi stabiliti dalla legge ) e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli , a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare , nell’ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti.”
Questa sentenza mette la parola fine alla serie numerosa di ricorsi presentati con tre soluzioni .
1 ) per quelli con sentenza definitiva ci sarà il mantenimento del diritto a disporre delle somme già incassate e a continuare a percepire le retribuzioni calcolate sulla base delle ricostruzioni di carriera elaborate in attuazione di tale sentenze ;
2 ) per quelli in pendenza di giudizio , si applicherà la sentenza con la relativa perdita della causa ;
3 ) per quelli futuri rappresenta una deterrenza per il rischio concreto non solo di perdere la causa , ma anche di dover rifondere all’amministrazione le spese legali .