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Home»Normativa»Il TACCABUCHISMO , un “vezzo” della scuola in Italia
Normativa

Il TACCABUCHISMO , un “vezzo” della scuola in Italia

adminINSBy adminINSOttobre 12, 2018Nessun commento4 Minuti di Lettura
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Ci siamo permessi di creare un neologismo a fronte di un vizio più che un vezzo presente da molti anni nella scuola italiana : da tappabuchi  il tappabuchismo , vale a dire la frequente utilizzazione di personale docente destinato a ruoli specifici per coprire buchi , assenze : in passato , ma forse ancora adesso,  i docenti di sostegno , oggi i docenti assegnati per il potenziamento .

Bisogna ricordare che sia gli uni , sia gli altri sono docenti a tutti gli effetti , i docenti di sostegno sono titolari sulla cattedra e  sulla classe , i docenti di potenziamento  o ” potenziati sono assegnati alle scuole sulla base della specifica professionalità  , destinati  a progettare sulla base del PTOF .

Infatti ,tra le novità  della legge n. 107/2015 c’è la formazione  del cosiddetto organico potenziato, la cui creazione ufficialmente avrebbe dovuto servire a “potenziare” appunto l’offerta formativa, mettendo a disposizione degli istituti scolastici e, quindi, degli alunni, una vasta gamma di professionalità e specializzazioni, da impiegarsi , appunto , in progetti formativi ed educativi, oltre che in sportelli ed in attività di recupero.

Di fatto, però, molti  hanno per lo più svolto l’attività di “tappabuchi”, ossia supplenze al 100%, o chiamati a interrompere i progetti per supplire colleghi assenti , fino ad un massimo di 10 giorni per poi riprendere  nuovamente i progetti.

Questo ” fenomeno ” è determinato oltre che da obiettivi di risparmio anche da una certa ambiguità tant’è che  il comma 85 della Legge 107 ,  nella sua parte sostanziale, recita:

“Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente  scolastico  puo’  effettuare  le  sostituzioni  dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia” , costituito sia dall’organico di diritto sia da quello potenziato .” E il  comma non afferma che queste sostituzioni dovranno essere effettuate dai docenti a cui sono stati assegnati posti dell’organico di potenziamento, piuttosto che da docenti a cui sono stati assegnati posti dell’organico di diritto (anche perché i posti dell’organico assegnati potrebbero essere ibridi – le cosiddette “cattedre miste”, formate da ore curricolari e ore di potenziamento).

D’altra parte la nota MIUR 16041 del 29.03.2018 “ rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale, comprese quelle di ampliamento dell’offerta formativa alla scuola primaria.

Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica. “

Lo stesso CCNL 2016/2018  all’ Art. 28 – Attività dei docenti comma 3 :

“il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.”

Di conseguenza , anche se qualche ambiguità non è del tutto eliminata ( è stata probabilmente la fretta ,    sempre cattiva consigliera , o , come detto prima , la tendenza al risparmio  ,  da parte del legislatore della 107 ,  a crearla  ) è  del tutto sbagliato considerare una regola e non l’eccezione utilizzare il docente di potenziamento il supplente ad hoc  detto in termini eleganti , tappabuchi in termini concreti .

 

 

 

 

 

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