
L’Inps, con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017 ha fornito alcune indicazioni relativamente alla prestazioni di sostegno al reddito erogate dall’ente nei casi delle unioni civili e delle convivenze di fatto.
Se una coppia decide di ricorrere all’istituto giuridico dell’unione civile, e solo una delle due parti è un lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, si possono richiedere gli assegni familiari. Se nel nucleo sono presenti figli di una delle due parti, nati precedentemente all’unione stessa, è possibile richiedere per loro gli assegni familiari se i genitori naturali sono entrambi privi di una posizione tutelata. Il figlio dovrebbe essere inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 del codice civile.
Per quanto riguarda invece le convivenze, possono chiedere gli assegni familiari solo se hanno stipulato il contratto di convivenza.